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22° NephroCare Annual Meeting

Responsabilità Sanitaria e Appropriatezza Prescrittiva

responsabilità sanitaria e appropriatezza prescrittiva

Domenica 18 novembre si è tenuto il 22° NephroCare Annual Meeting al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare.

Il tema di quest'anno è stato: "Responsabilità Sanitaria e Appropriatezza Prescrittiva"

A cinque anni dalla legge Balduzzi che, per arginare la medicina difensiva, impose un'interpretazione complicata della colpa medica, è Legge il Decreto Legge sulla Responsabilità Sanitaria proposto da Federico Gelli.

La Legge riguarda tutto il personale sanitario (Medici e Infermieri), tenuto a rispondere della Sicurezza delle Cure e della Persona assistita. Si attribuisce al difensore civico la funzione di garante del Diritto alla Salute interpellabile direttamente dai Pazienti e si istituiscono i centri regionali per la gestione del Rischio Sanitario che raccolgono i dati delle strutture sugli errori e li convogliano all'Osservatorio Nazionale sulla sicurezza in sanità che sarà istituito all'Agenas.

La Legge Gelli sancisce che non è citabile per colpa in via penale il sanitario se chiede il consenso informato del paziente e segue le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida che vanno fissate da un organismo partecipato da Agenas, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia del Farmaco, Ministero della Salute, Regioni, Province autonome e FNOMCeO con il contributo delle Società Scientifiche.

La Legge Gelli introduce nel codice penale la distinzione tra colpa grave e colpa lieve. In caso "infausto" il sanitario risponde di omicidio o lesioni colpose (gravi) solo se, operando con imperizia, non ha seguito le raccomandazioni previste da linee guida e buone pratiche assistenziali. Il giudice può valutare se nel caso concreto vi siano eccezioni dovute a "rilevanti specificità".

La Legge Gelli sancisce che la responsabilità civile del Sanitario che opera nell'ambito del SSN è extracontrattuale: è il paziente a dover provare (entro 5 Anni) che il danno l'ha fatto il Sanitario. Resta contrattuale la responsabilità civile dell'Azienda Sanitaria: è il paziente a dover provare (entro 10 Anni) che il danno è dipendente dall'Azienda Sanitaria. Sempre in tema di Responsabilità, altra problematica è l'utilizzo da parte dei Sanitari di prodotti medicali o farmacologici minusvalenti che possano cagionare colposamente un danno all'integrità fisica (lesioni personali) ovvero alla vita (morte), costituendo un illecito tanto per il diritto civile che penale.

Di questi temi hanno discusso gli Esperti con ampio coinvolgimento della Platea al fine analizzare sotto vari aspetti la Responsabilità Sanitaria e l'Appropriatezza Prescrittiva.

Clicca qui per leggere l'articolo pubblicato sul sito FNOPI sul 22° NephroCare Annual Meeting con attenzione particolare all'intervento della presidente FNOPI, Barbara Mangiacavalli

Clicca sui link in basso per visualizzare gli altri articoli dedicati al 22° NephroCare Annual Meeting da alcuni importanti quotidiani prima e dopo la manifestazione:

- Corriere del Mezzogiorno (26 novembre)

- Il Mattino (19 novembre)

- Il Monito (18 novembre)

- Meteo Web ( 17 novembre)

- Prevenzione Salute (20 novembre)

- Tutto Sanità (17 novembre)